Fatti

La sentenza riguarda il rifiuto da parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni di fornire una protesi delle dita a una persona assicurata, ritenendo che tali protesi avessero solo scopo estetico e non funzionale. La causa è stata portata davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni e successivamente al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che le protesi delle mani e delle braccia, incluse quelle delle dita, possono essere considerate mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale ai sensi dell'art. 11 LAINF, indipendentemente dal fatto che abbiano anche uno scopo estetico. Infatti, anche l'assicurazione per l'invalidità prevede la fornitura di protesi estetiche, come le protesi oculari.

Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'elenco dei mezzi ausiliari previsti nell'OMAINF è esaustivo per quanto riguarda le categorie di mezzi ausiliari, mentre per ogni categoria occorre verificare se l'elenco al suo interno sia esaustivo o meno. Nel…