Art. 2 OMAV
Diritto ai mezzi ausiliari
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Si tratta di un mezzo indispensabile ad assicurare l'autonomia dell'assicurato giusta l'art. 43ter cpv. 1 LAVS, nell'evenienza concreta, per adempiere mansioni rilevanti (tali la tenuta dell'economia domestica) ai sensi…22 citazioni
-
2Art. 43ter cpv. 1 e 2 LAVS10 citazioni
-
3Cifra 9.51 Allegato all'OMAV: contributo alle spese di acquisto di una sedia a rotelle a motore nell'ambito del diritto alla sostituzione della prestazione7 citazioni
-
4Allegato II ALC; art. 22 n. 1 lett. c e art. 31 del regolamento n. 1408/71: Adattamento ortopedico di scarpe fabbricate in serie in caso d'applicazione del diritto comunitario5 citazioni
-
5Art. 10 cpv. 1 e art. 21 LAI, art. 4 OMAV2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hilfsmittel)7 citazioni
-
3 citazioni
-
3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.