Art. 2 OMAV

Diritto ai mezzi ausiliari

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Si tratta di un mezzo indispensabile ad assicurare l'autonomia dell'assicurato giusta l'art. 43ter cpv. 1 LAVS, nell'evenienza concreta, per adempiere mansioni rilevanti (tali la tenuta dell'economia domestica) ai sensi…
    · 14/10/1991 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 43ter cpv. 1 e 2 LAVS
    · 24/03/1993 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Cifra 9.51 Allegato all'OMAV: contributo alle spese di acquisto di una sedia a rotelle a motore nell'ambito del diritto alla sostituzione della prestazione
    · 19/04/2005 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Allegato II ALC; art. 22 n. 1 lett. c e art. 31 del regolamento n. 1408/71: Adattamento ortopedico di scarpe fabbricate in serie in caso d'applicazione del diritto comunitario
    · 28/11/2005 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 10 cpv. 1 e art. 21 LAI, art. 4 OMAV
    · 04/05/1981 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.