Fatti
L. ha subito un incidente nel 1968 che ha richiesto l'amputazione della sua gamba destra. Successivamente, ha avuto complicazioni ricorrenti a livello del moncone, che hanno richiesto trattamenti medici. Nel 1990, è stato eseguito un nuovo intervento chirurgico per risanare il moncone. L'ufficio AI ha rifiutato di coprire i costi di questo intervento, ritenendo che mirasse a trattare la malattia stessa e non una misura di riabilitazione. Il tribunale cantonale ha tuttavia ritenuto che la protesi fornita dall'AI fosse una causa adeguata parziale dei problemi di salute che hanno richiesto questo intervento, e ha quindi condannato l'AI a coprire il 20% dei costi. L'AI ha fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che quando una misura di riabilitazione ordinata dall'assicurazione è una causa adeguata, anche parziale, di un danno subito dall'assicurato, l'AI deve coprire interamente i costi di trattamento. Infatti, essendo l'AI un'assicurazione a carattere finale, volta a coprire il rischio di invalidità indipendentemente dalla sua origine, non vi è motivo di limitare la sua responsabilità alla sola…