Fatti
Il ricorrente A. aveva ottenuto la patente di avvocato del Cantone di Lucerna nel 1977. Il 13 maggio 2015, l'autorità di vigilanza sugli avvocati del Cantone di Lucerna gli ha revocato la patente di avvocato, in quanto risultavano a suo carico atti di esecuzione forzata per un importo complessivo superiore a 320.000 franchi. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso contro la revoca della patente il 10 agosto 2015.
A. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo che la revoca della patente sia dichiarata illegittima. Ha inoltre richiesto l'assistenza giudiziaria gratuita.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che la revoca della patente di avvocato non può costituire una misura disciplinare, in quanto la presenza di atti di esecuzione forzata non rappresenta una violazione delle norme professionali. Piuttosto, la presenza di atti di esecuzione forzata comporta il rifiuto dell'iscrizione nel registro o la cancellazione dallo stesso.
Il Tribunale federale ha concluso che la normativa lucernese in materia di rilascio e revoca della patente di avvocato è conforme alla Legge federale sulla libera…