Art. 95 Cost.

Attività economica privata

1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.
3 Per tutelare l’economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi:
  1. a. l’assemblea generale vota annualmente l’importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
  2. b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
  3. c. gli statuti disciplinano l’ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il n. di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
  4. d. l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Limitazione del n. dei fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (blocco del personale medico); ordinanza che l'introduce nel Cant…
    · 27/11/2003 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, presupposto dell'indipendenza dell'avvocato
    · 29/01/2004 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ammissibilità e limiti della pubblicità per un avvocato
    · 25/01/2013 · 4 citazioni
  4. 4
    Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni
    · 25/03/2024 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Proporzionalità della liquidazione, ordinata a titolo di provvedimento di vigilanza, di due ditte, le quali all'interno di un gruppo hanno svolto delle attività sottoposte ad autorizzazione ai sensi dalla legislazione s…
    · 22/09/2009 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Violazione del segreto d'ufficio. 1. Le informazioni soggette al segreto d'ufficio costituiscono segreti d'ufficio anche quando siano parzialmente inesatte dal punto di vista sostanziale e/o contengano solo supposizioni…
    · 23/02/1990 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.