Fatti
Il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico contro un'ordinanza cantonale per l'attuazione della limitazione dell'ammissione dei fornitori di prestazioni nell'assicurazione malattie obbligatoria prevista dal diritto federale. L'Assemblea federale svizzera aveva deciso nel 2000 una modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che conferisce al Consiglio federale la possibilità di subordinare per un periodo limitato fino a tre anni l'ammissione dei fornitori di prestazioni all'esercizio a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria al fabbisogno (art. 55a LAMal). Il Consiglio federale ha quindi emanato nel 2002 un'ordinanza corrispondente che ha delegato ai Cantoni la concreta attuazione. Il Cantone di Zurigo ha quindi introdotto un blocco dell'ammissione per i medici. L'Associazione svizzera dei medici assistenti e primari, sezione di Zurigo, nonché un singolo medico, hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa ordinanza cantonale. Hanno sostenuto che essa violi l'Accordo sulla libera circolazione con l'UE, la libertà economica e il principio della buona fede.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso: - La limitazione dell'ammissione non viola né l'Accordo sulla libera circolazione né la libertà economica. È coperta dall'art. 55a LAMal e costituisce una misura socialmente motivata e ammissibile per il contenimento dei costi nel sistema sanitario. Il…