Art. 9 ALC
Diplomi, certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tribunale superiore che giudica quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale22 citazioni
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2Legge federale sulla libera circolazione del personale medico (LCPM; versione giusta la cifra I 3 della legge federale concernente l'ALC dell'8 ottobre 1999; in vigore dal 1° giugno 2002); art. 2 e 9 ALC; art. 1 Allegat…12 citazioni
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3Riconoscimento dei diplomi; diniego di giustizia11 citazioni
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4Espulsione penale di cittadini UE e accordo sulla libera circolazione delle persone3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Diplomanerkennung, Gleichwertigkeit österreichisches Meisterprüfungszeugnis mit eidg. Diplom Augenoptiker37 citazioni
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31 citazioni
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Anerkennung eines ausländischen Diploms (Berufsqualifikation Osteopathin)28 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.