Art. 9 ALC

Diplomi, certificati e altri titoli

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tribunale superiore che giudica quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale
    · 31/08/2010 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legge federale sulla libera circolazione del personale medico (LCPM; versione giusta la cifra I 3 della legge federale concernente l'ALC dell'8 ottobre 1999; in vigore dal 1° giugno 2002); art. 2 e 9 ALC; art. 1 Allegat…
    · 27/03/2006 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Riconoscimento dei diplomi; diniego di giustizia
    · 30/10/2008 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Espulsione penale di cittadini UE e accordo sulla libera circolazione delle persone
    · 22/05/2019 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Diplomanerkennung, Gleichwertigkeit österreichisches Meisterprüfungszeugnis mit eidg. Diplom Augenoptiker
    · 07/12/2017 · 37 citazioni de
  • · 04/04/2017 · 31 citazioni de
  • Anerkennung eines ausländischen Diploms (Berufsqualifikation Osteopathin)
    · 25/02/2019 · 28 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.