Fatti
X., cittadina francese nata nel 1962, ha ottenuto il brevetto di idoneità alle funzioni di animatore di centri vacanze e tempo libero nel 1985 e il certificato francese di assistente all'infanzia nel 1994. Ha presentato una domanda di riconoscimento del suo certificato di assistente all'infanzia presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) il 13 giugno 2007. L'UFFT ha sospeso la procedura fino al 31 maggio 2009, ritenendo che la formazione di X. differisse sostanzialmente dai requisiti svizzeri. X. ha fatto ricorso contro questa decisione, sostenendo un diniego di giustizia e una discriminazione.Legge
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di X. L'art. 9 dell'ALCP prevede il riconoscimento reciproco dei diplomi tra la Svizzera e l'UE. L'UFFT deve quindi confrontare la formazione di X. con i requisiti svizzeri e adottare una decisione entro 4 mesi dal momento in cui dispone di tutti gli elementi necessari. Nel caso in questione, l'UFFT non ha rispettato tale termine, non potendosi trincerarsi dietro le difficoltà pratiche legate…