Fatti

X. è in possesso di una laurea in geografia, inglese e scienze dell'educazione dell'Università di Neuchâtel. Ha ottenuto un'autorizzazione all'insegnamento della geografia ai gradi secondari I e II nel Cantone di Neuchâtel nel 1998, e successivamente un'autorizzazione all'insegnamento a livello secondario I, nonché per la geografia a livello secondario II, nel Cantone di Friburgo nel 2008.

X. ha chiesto alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione (CDIP) il riconoscimento a livello svizzero delle sue autorizzazioni all'insegnamento. La CDIP ha rifiutato tale riconoscimento, sostenendo che solo i diplomi di fine studi possono essere riconosciuti in virtù dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi di fine studi.

Adito di un ricorso contro questa decisione, la Commissione di ricorso della CDIP e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha respinto il ricorso, ritenendo che le disposizioni dell'Accordo intercantonale prevalessero sulla legge federale sul mercato interno (LMI).

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Ha ritenuto che le autorizzazioni all'insegnamento ottenute da X. costituiscano "certificati di capacità" ai sensi dell'art. 4 LMI, che devono essere riconosciuti su tutto il territorio svizzero, fatte salve le restrizioni previste all'art. 3 LMI.

Sebbene l'Accordo intercantonale disciplini in modo esaustivo il riconoscimento dei diplomi di insegnamento, esso non può prevalere sui principi della LMI, che costituiscono…