Fatti

Il ricorrente, un avvocato, è stato denunciato dall’unica erede di un patrimonio per varie violazioni degli obblighi da parte della Commissione di sorveglianza degli avvocati e delle avvocate del Canton Zugo (di seguito: Commissione di sorveglianza). Le accuse includevano, tra l’altro, la trattenuta del patrimonio per mesi, la mancata presentazione di una rendicontazione su un acconto versato nonché il mancato pagamento di una fattura dell’ufficio successioni. Con decisione del 23 novembre 2022, la Commissione di sorveglianza ha accertato che il ricorrente aveva violato l’art. 12 lett. a, lett. h e lett. i della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e delle avvocate (LLCA) e ha inflitto un divieto temporaneo di esercizio della professione di quattro mesi. Inoltre, ha disposto la pubblicazione di tale divieto nel bollettino del Canton Zugo. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale superiore del Canton Zugo, respinto con sentenza del 7 febbraio 2023. Il ricorrente ha censurato in particolare la considerazione di precedenti misure disciplinari, in parte risalenti a oltre 15 anni prima, nella determinazione della sanzione, nonché l’ordinanza di pubblicazione del divieto di esercizio della professione nel bollettino cantonale. Con ricorso in materia di diritto pubblico, egli ha adito il Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della sentenza di merito nonché l’astensione da una sanzione disciplinare o al massimo l’irrogazione di un’ammonizione o di un biasimo. In via subordinata, ha chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del resistente 2 (avvocato B.) per violazione dell’art. 12 lett. a LLCA.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo la questione se possano essere considerate, nella determinazione di nuove sanzioni, le misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati. Ha constatato che la giurisprudenza finora ammette in linea di principio la considerazione di precedenti misure disciplinari, ma non si è occupata in modo approfondito della questione di come trattare le sanzioni cancellate dal registro. Il giudice ha precisato la propria giurisprudenza nel senso che, pur potendosi prendere in considerazione precedenti infrazioni – incluse le sanzioni cancellate –, queste perdono progressivamente di rilevanza con il passare del tempo. Tale orientamento si fonda su considerazioni teleologiche, secondo cui il diritto disciplinare mira innanzitutto a proteggere il pubblico da comportamenti problematici e non persegue la stessa finalità di riabilitazione del diritto penale. Inoltre, il sistema di diritto registrale della LLCA non osta a tale considerazione, poiché disciplina unicamente l’accesso al registro e non si pronuncia sulla utilizzabilità delle voci cancellate. Il divieto di utilizzazione penale ai sensi dell’art. 369 cpv. 7 CP (aCP), abrogato dal nuovo Codice di diritto penale (LCaGi), è stato parimenti ritenuto non trasferibile al diritto disciplinare, poiché il legislatore ha inteso limitare l’importanza del diritto all’oblio nel diritto disciplinare.

In secondo luogo, il Tribunale federale si è occupato della questione se sia lecita l’ordinanza di pubblicazione del divieto temporaneo di esercizio della professione nel bollettino cantonale quale misura disciplinare aggiuntiva. Ha constatato che la LLCA disciplina in via esaustiva le misure disciplinari nei confronti degli avvocati e delle avvocate (art. 17 LLCA) e non prevede la pubblicazione di una tale misura nel bollettino cantonale. La pubblicazione di un divieto di esercizio della professione produce un effetto repressivo autonomo, che va al di là della sanzione vera e propria e può…