Art. 10 LLCA
Consultazione del registro
1 Il registro può essere consultato:
- a. dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle quali l’avvocato esercita la sua attività;
- b. dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell’UE o dell’AELS dinanzi alle quali un avvocato iscritto nel registro esercita le sue attività;
- c. dalle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati;
- d. dall’avvocato, per le indicazioni che lo concernono.
2 Chiunque ha il diritto di sapere se un avvocato è iscritto nel registro e se è sospeso o definitivamente escluso dall’esercizio dell’avvocatura.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Löschung des Eintrags im Anwaltsregister0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.