Art. 10 LLCA

Consultazione del registro

1 Il registro può essere consultato:
  1. a. dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle quali l’avvocato esercita la sua attività;
  2. b. dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell’UE o dell’AELS dinanzi alle quali un avvocato iscritto nel registro esercita le sue attività;
  3. c. dalle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati;
  4. d. dall’avvocato, per le indicazioni che lo concernono.
2 Chiunque ha il diritto di sapere se un avvocato è iscritto nel registro e se è sospeso o definitivamente escluso dall’esercizio dell’avvocatura.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni
    · 25/03/2024 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Löschung des Eintrags im Anwaltsregister
    · 22/07/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.