Art. 6 LLCA
Iscrizione nel registro
1 Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l’indirizzo professionale.
2 L’autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
3 Pubblica l’iscrizione in un organo ufficiale cantonale.
4 Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso anche dall’associazione degli avvocati del Cantone interessato.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, presupposto dell'indipendenza dell'avvocato17 citazioni
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2Gli avvocati possono farsi iscrivere nel registro cantonale degli avvocati di un solo cantone8 citazioni
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3Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni29/01/2004 · 7 citazioni de
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7 citazioni
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Entzug des Anwaltspatents3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.