Fatti

Il caso riguarda un assicurato che aveva ricevuto una rendita troppo bassa, pur avendone diritto. Erano coinvolti l'Ufficio AI del Cantone di San Gallo e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo.

L'assicurato ha richiesto il pagamento degli importi di rendita a lui spettanti ai sensi dell'art. 77 OAVS. Il tribunale cantonale ha riconosciuto il diritto dell'assicurato di ottenere giudizialmente la rettifica della decisione di rendita passata in giudicato.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato l'opinione del tribunale cantonale. L'art. 77 OAVS conferisce all'assicurato il diritto, esigibile per via giudiziaria, di ottenere la correzione di una decisione formalmente passata in giudicato, qualora abbia ricevuto una rendita inferiore a quella a cui aveva diritto.

Questa disposizione non mira a una riesame generale della decisione amministrativa, ma consente all'assicurato solo una rettifica contabile della decisione di rendita, senza che l'amministrazione sia vincolata ai presupposti di…