Art. 85 OAI
Ricupero e restituzione
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2 Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza è applicabile l’articolo 88bis cpv. 2.
3 Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l’articolo 79bis OAVS.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sussiste invece violazione dell'obbligo d'informare, l'adeguamento della prestazione interviene anche con effetto retroattivo (consid. 2)60 citazioni
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2Consid. 2a). - Non si tratta di tema specifico dell'assicurazione-invalidità quando l'errore è stato commesso dalla cassa di compensazione in una decisione di rendita travisando una pronunzia della commissione dell'assi…51 citazioni
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3Art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI. - L'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI non e contrario al diritto federale nemmeno nella misura in cui il riesame produce effetti ex nunc (consid. 3a-c). - Detta disposizione non può essere app…42 citazioni
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4A questo riguardo è determinante se l'errore, successivamente accertato in un procedimento di nuovo esame, concerne un tema analogo a quelli posti dal diritto sull'AVS oppure un tema specifico del diritto sull'assicuraz…22 citazioni
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519 citazioni
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6Cambiamento di giurisprudenza).17 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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3 citazioni23/02/2021 · 3 citazioni de
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3 citazioni12/04/2010 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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