Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra un assicurato (il ricorrente) e la cassa di compensazione dell'Associazione svizzera dei caffettieri e ristoratori nonché la commissione di ricorso AI del Cantone di Turgovia. Il ricorrente ha percepito indebitamente prestazioni di invalidità per un certo periodo, poiché non ha comunicato tempestivamente l'inizio del suo impiego a tempo parziale. La questione centrale è se l'obbligo di restituzione di tali prestazioni sia prescritto.Legge
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'assicurazione invalidità, la modifica delle prestazioni ha in linea di principio effetto ex nunc, salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare, dove ha effetto retroattivo. Nel caso di specie, il ricorrente ha mancato al suo obbligo di segnalare l'inizio del suo impiego, il che giustifica una restituzione retroattiva.
Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 47 cpv. 2 LAVS sia stato rispettato. Infatti, sebbene la cassa di compensazione abbia emesso la sua decisione di restituzione solo il 30 dicembre 1992, aveva preso conoscenza dei fatti già l'8 agosto 1991, data in cui ha ricevuto il questionario del datore di lavoro. La pronuncia di un progetto…