Art. 77 OAI
Obbligo d’informare
L’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 4 cpv. 1, art. 28 cpv. 2 e art. 41 LAI (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002): Nozioni d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione…363 citazioni
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2Cambiamento di giurisprudenza).223 citazioni
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3Sussiste invece violazione dell'obbligo d'informare, l'adeguamento della prestazione interviene anche con effetto retroattivo (consid. 2)126 citazioni
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482 citazioni
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5Effetti temporali di una reformatio in peius nell'ambito di una procedura di primo accertamento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità23 citazioni
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6Art. 23 e 26 cpv. 3 LPP: Modifica di una rendita LPP in via di revisione15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (Rückerstattung)58 citazioni
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Assicurazione invalidità49 citazioni
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48 citazioni15/07/2011 · 48 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.