Fatti
La B., nata nel 1967, si è iscritta il 1° ottobre 2003 per il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a causa di problemi alla schiena e ai piedi. L'ufficio AI di Berna ha inizialmente riconosciuto un diritto alla consulenza professionale e all'accertamento delle possibilità di integrazione professionale. Successivamente, con decisione del 19 giugno 2007, le ha concesso una rendita intera dall'1 aprile 2004 al 31 gennaio 2007 e una rendita parziale a partire dal 1° febbraio 2007.
Il ricorso contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Canton Berna con decisione del 24 marzo 2009, che ha modificato la decisione sulla rendita del 19 giugno 2007 a svantaggio dell'assicurata, negando il diritto a una rendita intera e concedendo il diritto a una rendita parziale solo a partire dal 1° giugno 2005.
B. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e chiede che, annullando la decisione impugnata, le venga concessa una rendita intera di invalidità a partire dal 1° aprile 2004.
Legge
Il Tribunale federale ha dovuto decidere se l'applicazione analoga dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI sia ammessa nella prima determinazione della rendita. L'assicurata ha eccepito che la reformatio in peius da parte dell'autorità inferiore era inammissibile, poiché poteva aver luogo solo al momento della pronuncia della decisione impugnata del 24 marzo 2009.
Il Tribunale ha stabilito che la rendita di invalidità già riconosciuta è suscettibile di revisione, ma l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI prevede procedimentalmente la riduzione o la revoca della rendita solo pro futuro. La ratio legis della disposizione risiede nel fatto che la persona assicurata non debba restituire prestazioni finanziarie a causa di una riduzione o sospensione retroattiva di una rendita di invalidità che ha percepito in buona fede in base a una decisione sulla rendita passata in giudicato.
Tuttavia,…