Art. 4 OPGA
Condono
1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.
4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
5 Sul condono è pronunciata una decisione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconsiderazione di una rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite mensili20 citazioni
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2Previgente art. 79 cpv. 2 e 3 OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002): Termine per inoltrare la domanda di condono18 citazioni
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3Effetti temporali di una reformatio in peius nell'ambito di una procedura di primo accertamento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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42 citazioni02/07/2015 · 42 citazioni de
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28 citazioni26/10/2017 · 28 citazioni de
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27 citazioni20/08/2014 · 27 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.