Fatti
Il sig. A., nato nel 1965, ha percepito a partire da novembre 2003 una rendita d'invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (OPGA) a seguito di diversi incidenti. Con decisione del giugno 2014, la SUVA ha ridotto retroattivamente la rendita OPGA al 34% a decorrere dal 1° agosto 2010 e ha richiesto il rimborso delle prestazioni pensionistiche indebitamente percepite da A. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia e il Tribunale federale hanno confermato questa decisione.Legge
Il Tribunale federale afferma che, a differenza dell'assicurazione invalidità, nel campo dell'assicurazione sociale contro gli infortuni non esiste una regolamentazione speciale per l'abrogazione o la riduzione retroattiva di una rendita. Pertanto, la prestazione pensionistica può essere rettificata con effetto retroattivo ("ex tunc") e gli importi indebitamente percepiti possono essere richiesti indietro, senza che vi sia una violazione dell'obbligo di notifica. Il rimborso è avvenuto entro i termini ai sensi…