Fatti
Il caso riguarda un richiedente di lavoro che ha ricevuto un credito di rimborso dall'ufficio del lavoro del cantone di Argovia per un importo di 18'629,55 franchi svizzeri. Il richiedente ha presentato una domanda di remissione di questo credito dopo aver ricevuto una diffida di pagamento dall'ufficio del lavoro. La domanda di remissione è stata respinta dall'ufficio del lavoro, e poi dal tribunale delle assicurazioni del cantone di Argovia, con il motivo che la domanda era stata presentata troppo tardi, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (OPGA).
Il richiedente ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale federale, sostenendo che il termine di 30 giorni era una semplice ordinanza e non un termine di decadenza.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione se il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4, comma 4, OPGA per presentare una domanda di remissione sia un termine di ordine o un termine di decadenza. Il Tribunale federale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, il termine previsto dal vecchio articolo 79, comma 2, dell'ordinanza sulle assicurazioni sociali (AHVV) era considerato un termine di ordine.
Il Tribunale federale ha considerato che, anche se la formulazione dell'articolo 4, comma 4, OPGA differisce da quella del vecchio articolo 79, comma 2, AHVV, non c'è ragione di discostarsi da questa giurisprudenza. Infatti, il legislatore non ha espressamente previsto un termine di decadenza per presentare una domanda di remissione, e l'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (ATSV) prevede che…