Fatti

Giacomo A. ha richiesto una rendita d'invalidità nel novembre 1981, ma la sua domanda è stata respinta dalla cassa di compensazione di Basilea-Città il 12 luglio 1982 con la motivazione che non vi era un'invalidità che desse diritto a una rendita. Nel novembre 1982, Giacomo A. ha presentato una nuova domanda, a seguito della quale è stata ordinata una perizia medica. Questa perizia ha concluso per un'incapacità lavorativa inferiore a un terzo e ha portato la cassa di compensazione a concedergli una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 1983. La commissione cantonale di ricorso ha tuttavia fissato l'inizio del diritto alla rendita al 1° novembre 1981, ritenendo che la prima decisione del 12 luglio 1982 fosse manifestamente erronea alla luce della perizia del 24 febbraio 1983. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che l'art. 88bis, cpv. 1, lett. c, del Regolamento sull'assicurazione invalidità (RAI) non sia contrario al diritto federale, nella misura in cui la riconsiderazione produce effetti ex nunc. Questa disposizione regolamentare può essere applicata solo quando l'errore che ha dato luogo alla riconsiderazione è stato commesso nella valutazione di una questione specifica del diritto dell'assicurazione invalidità, il che è il caso nella fattispecie.

Il Tribunale federale ritiene che il vizio sia stato scoperto già nel dicembre 1982, quando l'amministrazione ha preso conoscenza della relazione medica che concludeva per…