Fatti

Il 19 febbraio 1946 è deceduta la vedova G. a A. vicino a Zurigo. I suoi eredi legittimi sono due figli e una figlia. Il patrimonio principale consiste in un'azienda agricola composta da due case di abitazione, due fienili, un pollaio, una corte, prati, campi, pascoli e bosco. Nel 1949 uno dei figli ha intentato una causa per l'accertamento e la divisione dell'eredità e l'assegnazione indivisa di tutti gli immobili a lui secondo le disposizioni del diritto successorio agricolo. Gli altri due eredi hanno contestato che si trattasse di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 620 CC.

Il Tribunale distrettuale di Horgen ha assegnato l'azienda agricola indivisa al figlio attore al valore di reddito, decisione confermata dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. La figlia Sig.ra F. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che le disposizioni del diritto successorio agricolo ai sensi dell'art. 108 LDF sono applicabili al caso in questione, poiché la divisione dell'eredità non era ancora conclusa all'entrata in vigore della LDF il 1° gennaio 1947.

La questione se l'azienda agricola controversa costituisca un'azienda agricola ai sensi dell'art. 620 CC deve essere esaminata autonomamente dai tribunali. In questo contesto, la sottoposizione dell'azienda agricola alla LDF ha solo un significato negativo - un'azienda agricola che non soddisfa le condizioni dell'art. 1 LDF non può essere considerata un'azienda agricola.

Il Tribunale federale afferma che l'azienda agricola in questione costituisce un'azienda agricola ai sensi dell'art. 620 CC. Sebbene la parte inferiore si trovi in una zona per edifici a due piani, prevale il…