Art. 619 CC
Aziende e fondi agricoli
La ripresa e l’imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…12 citazioni
-
2Diritto di partecipazione all'utile, stabilito convenzionalmente6 citazioni
-
3Diritto successorio rurale; partecipazione agli utili da parte dei coeredi. 1. Quando un'azienda agricola non è divisa ma ripresa da un erede al valore del reddito (art. 620 cp. 1 CC), il valore venale dell'azienda all'…6 citazioni
-
4DTF 75_I_1865 citazioni19/05/1949 · 5 citazioni
-
5Partecipazione dei coeredi all'utile (art. 619 CC)4 citazioni
-
6Diritto dei coeredi ad una parte degli utili (art. 619 CC); diritto transitorio. 1. L'esistenza e il contenuto del diritto ad una parte degli utili sono retti dal diritto in vigore al momento in cui uno dei coeredi ha a…4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Ehescheidung (Güterrecht)1 citazioni
-
Bäuerliches Bodenrecht und Erbteilung1 citazioni
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.