Fatti

Il 5 dicembre 1997 è deceduto il de cuius [F.] , lasciando una comunione ereditaria continuata, composta dalla moglie [C.] (partecipante al procedimento 1) e dai figli [B.] (resistente al ricorso), [D.] (partecipante al procedimento 2), [A.] (ricorrente) ed [E.] (partecipante al procedimento 3). L’asse ereditario comprendeva essenzialmente l’azienda agricola „[U.] /[V.] “, costituita dalla parte aziendale „[U.] “ e da una quota di comproprietà pari alla metà della parte aziendale „[V.] “.

Il 29 aprile 2010 [B.] ha proposto azione di divisione dell’eredità e ha chiesto l’assegnazione dell’azienda agricola per la gestione diretta al valore di reddito. [A.] , che aveva in affitto la parte aziendale „[V.] “, ha inizialmente chiesto l’assegnazione di questa parte e in seguito dell’intera azienda. Il Tribunale distrettuale di Hinwil ha assegnato integralmente l’azienda a [B.] , ma l’Alta Corte del Cantone di Zurigo ha annullato tale decisione e ha rinviato la causa per integrazione. Dopo una nuova decisione del Tribunale distrettuale e appello di [A.] , l’Alta Corte ha parzialmente annullato la sentenza e ha rinviato la causa al Tribunale distrettuale. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza dell’Alta Corte e ha rinviato la causa, confermando l’assegnazione integrale dell’azienda a [B.] (sentenza 5A_350/2019 del 26 ottobre 2020).

L’Alta Corte del Cantone di Zurigo ha deciso il 19 dicembre 2022 (comunicata il 23 dicembre 2022) e ha confermato l’assegnazione integrale dell’azienda a [B.] , fissando il valore di reddito dell’azienda a fr. 794'000.--. Tale valore si basava su una stima dell’Ufficio per il paesaggio e la natura del Cantone di Zurigo (ALN) del 25 maggio 2009. [A.] ha chiesto invano una nuova stima del valore di reddito, sostenendo che la stima del 2009 si basava su basi obsolete e che la durata del procedimento, superiore ai 13 anni, rendeva probabile una variazione del valore dell’azienda.

Con ricorso in materia civile del 1° febbraio 2023, [A.] si è rivolta al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione della causa per una nuova stima del valore di reddito. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha esaminato la ricevibilità e la fondatezza delle richieste e ha concluso che il ricorso dovesse essere respinto.

Legge

1. Ricevibilità del ricorso e competenza del Tribunale federale

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia civile ai sensi degli art. 90 ss. LTF e ha constatato che si trattava di una causa civile di natura patrimoniale con un valore litigioso sufficiente (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente era legittimata a proporre ricorso e il termine per ricorrere era stato rispettato (art. 76 cpv. 1, art. 100 cpv. 1, art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). Il ricorso era di tipo cassatorio, poiché la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione della causa. Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso tenendo conto della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF) e della competenza limitata ai sensi degli art. 95 ss. LTF.

2. Requisiti di motivazione del ricorso

Il Tribunale federale ha richiamato i rigorosi requisiti di motivazione di un ricorso ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LTF. La ricorrente deve esporre in modo conciso in quale misura la decisione impugnata sia illegittima e deve confrontarsi specificamente con le considerazioni decisive della precedente istanza. Se la decisione si basa su più motivazioni autonome, il ricorso deve affrontare ciascuna di queste motivazioni. Il Tribunale federale ha preso atto dello stato di fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF) e ha esaminato esclusivamente le doglianze formulate in modo chiaro e dettagliato. Una critica puramente appellatoria al fatto accertato o doglianze insufficientemente motivate non sono state prese in considerazione (art. 106 cpv. 2 LTF).

3. Esame sostanziale: diritto a una nuova stima del valore di reddito

Oggetto della controversia era la valutazione dell’azienda agricola „[U.] /[V.] “ al valore di reddito ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 ODFR. Il valore di reddito viene stimato da un’autorità d’ufficio o su richiesta (art. 87 cpv. 1 ODFR) ed è vincolante per i tribunali civili, a meno che la stima non presenti gravi vizi. Un tale vizio sussiste se la stima si basa su basi giuridiche errate o se non può essere corretta (DTF 58 II 406, 410; 87 II 74 consid. 3a; sentenza 5A_61/2017 e 5A_74/2017 del 7 marzo 2019 consid. 8.2.1).

Il Tribunale federale ha constatato che la stima del 25 maggio 2009 si basava su basi obsolete, poiché il 1° aprile 2018 era entrata in vigore una nuova guida per la stima del valore di reddito delle aziende agricole. Inoltre, tra la stima e il momento della decisione erano trascorsi oltre 13 anni, il che rendeva probabile una variazione del valore dell’azienda. Una nuova stima sarebbe quindi in linea di principio giustificata. Tuttavia,…