Art. 2 ODFR
Stima
1 Le disposizioni per la stima del valore di reddito agricolo (guida per la stima) figurano nell’allegato. Si applicano i seguenti principi:
- a. nel caso delle aziende agricole, i terreni, gli edifici di economia rurale e alpestri, l’abitazione del capoazioenda nonché le stanze degli impiegati necessarie a scopo agricolo sono stimati secondo le disposizioni agricole della guida per la stima. Edifici e parti di edifici destinati ad attività accessorie affini all’agricoltura vengono stimati in base ai risultati d’esercizio conformemente alla descrizione fornita nella guida per la stima; abitazioni supplementari oltre a quella del capoazienda ed edifici per attività accessorie non agricole sono stimati secondo disposizioni non agricole;
- b. nel caso dei fondi agricoli, i terreni nonché gli edifici di economia rurale e alpestri sono stimati secondo le disposizioni della guida per la stima; lo spazio abitativo, le parti di edifici e gli edifici destinati ad attività accessorie non agricole vanno stimati secondo disposizioni non agricole.
2 Le disposizioni e le aliquote contenute nell’allegato sono vincolanti per le autorità preposte e gli esperti addetti alla stima.
3 La stima deve tenere conto dell’utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.
4 Il risultato della stima va iscritto in un verbale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erbteilung / Rückweisung1 citazioniLB200044· 19/12/2022 · 1 citazioni de
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Vorkaufsrecht gemäss BGBB Verwaltungsgerichts1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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