Fatti
Il 4 dicembre 1996, [D.], una richiedente asilo dello Zaire, arrivò all'aeroporto di Zurigo-Kloten con documenti d'identità intestati a un'altra persona. La polizia aeroportuale di Zurigo le negò l'ingresso e prenotò un volo di ritorno per lo Zaire. [D.] presentò quindi una domanda d'asilo e fu trattenuta nell'area di transito dell'aeroporto fino alla sua espulsione il 17 dicembre 1996.
[D.] ha presentato un ricorso amministrativo contro le decisioni del giudice della detenzione del Tribunale distrettuale di Zurigo del 10 e 20 dicembre 1996, con le quali non aveva accolto le sue richieste di scarcerazione. Ha chiesto l'accertamento che il trattenimento nell'area di transito dell'aeroporto fosse stato illegittimo ai sensi dell'art. 5 CEDU e che il giudice della detenzione del Tribunale distrettuale di Zurigo fosse competente a valutare la legittimità della privazione della libertà.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il trattenimento di richiedenti asilo nell'area di transito dell'aeroporto per diversi giorni costituisce in linea di principio una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 CEDU, per la quale è necessaria una base legale e un controllo giudiziario.
Le disposizioni legali di cui agli artt. 13c e 13d della Legge sull'asilo non soddisfano tali requisiti, in particolare manca un adeguato controllo giudiziario. Il legislatore deve quindi intervenire e adeguare di conseguenza la procedura aeroportuale.
In attesa di una modifica legislativa, il Tribunale federale ha stabilito i seguenti principi:
- Per la prima fase della procedura aeroportuale, ovvero fino alla decisione dell'Ufficio federale per i rifugiati sull'allontanamento, è competente la Commissione svizzera di ricorso in…