Fatti
O., nato nel 1945 e divorziato, era assicurato per la previdenza professionale presso il fondo di assistenza della Banca X. (istituto di previdenza sovraobbligatorio, non registrato) e presso la cassa pensioni della Banca X. (istituto di previdenza globale, registrato). Dal 1998 viveva in concubinato con L., che aveva designato al 100% come beneficiaria sia presso la cassa pensioni che presso il fondo di assistenza. O. è deceduto il 7 aprile 2006.
L. ha presentato una denuncia contro il fondo di assistenza e la cassa pensioni, chiedendo il pagamento delle somme dovute in caso di decesso oltre agli interessi. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha respinto la denuncia contro la cassa pensioni, ma ha accolto la denuncia contro il fondo di assistenza, obbligandolo a pagare a L. il capitale di decesso di Fr. 750.000,- più gli interessi.
B., figlio di O., ha presentato un ricorso chiedendo che il capitale di decesso più gli interessi siano pagati per metà a lui e per metà a L.
Legge
Ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 LPP, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli artt. 19 e 20 LPP, altre persone beneficiarie menzionate nelle lett. a-c. L. rientra nella lett. a di questa disposizione, quindi può essere beneficiaria.
Ai sensi dell'art. 20a LPP, l'istituto di previdenza è libero di includere le persone menzionate tra gli aventi diritto; tuttavia, è vincolato alle categorie di persone ivi indicate e all'ordine gerarchico. Non sarebbe ammissibile privilegiare un figlio che non soddisfa i requisiti dell'art. 20 LPP, ma può essere…