Fatti
G., nata nel 1953, lavora per la città di X dal 1979. Dopo aver svolto un'attività di assistenza domiciliare al 75%, a partire dal 1° dicembre 1992 ha lavorato all'80% come preparatrice in entomologia presso il museo Y. Affetta da una malformazione della giunzione cervico-occipitale, il 19 dicembre 2008 ha presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità.
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone di Ginevra ha respinto la sua domanda, in quanto il grado di invalidità (35%), calcolato secondo il metodo misto di valutazione dell'invalidità, era insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso presentato dall'assicurata contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità nel caso di specie. Questo metodo, che combina la valutazione dell'invalidità nell'attività lucrativa e nei lavori abituali, non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU), né i principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione (art. 8 Cost.).
Il Tribunale ha respinto l'argomento secondo cui il metodo misto procederebbe a una doppia ponderazione del grado di invalidità. Ha inoltre escluso l'applicazione del metodo raccomandato dalla dottrina, che…