Fatti

Questa causa riguarda la validità di un contratto di diritto di prelazione concluso per una durata di 30 anni sotto il vecchio diritto. Le parti coinvolte sono X. (la ricorrente) e C. SA (la convenuta). La controversia è stata portata davanti alla IIa Corte civile del Tribunale federale.

Secondo il vecchio art. 683 cpv. 2 CC, i diritti di prelazione e di riscatto cessano, in tutti i casi, dieci anni dopo la loro annotazione nel registro fondiario. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che questo termine decennale si applicasse solo agli effetti reali del contratto, e che le parti potessero convenire un diritto di prelazione di durata indeterminata, nei limiti degli art. 2 e 27 CC.

L'art. 683 CC è stato abrogato nel 1991 e sostituito da un nuovo art. 216a CO, che prevede che i diritti di prelazione possano essere conclusi solo per una durata massima di dieci anni e debbano essere annotati nel registro fondiario.

Legge

La questione centrale è se il nuovo art. 216a CO si applichi retroattivamente al contratto di diritto di prelazione concluso nel 1971 per una durata di 30 anni.

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il nuovo art. 216a CO non potesse applicarsi retroattivamente a questo contratto, basandosi sugli art. 1 e 3 Tit. fin. CC che disciplinano il diritto transitorio. Secondo la dottrina prevalente, il nuovo art. 216a CO non può avere effetto retroattivo sulla durata concordata dei diritti personali di prelazione…