Art. 216a CO

I diritti di prelazione e di ricupera possono essere convenuti per una durata di 25 anni al massimo, i diritti di compera per dieci anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Durata dei diritti di compera; diritto transitorio
    · 02/10/2012 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di ricupera (art. 216a CO): Campo d'applicazione materiale e diritto transitorio
    · 10/07/2000 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Validità di un diritto di compera di 30 anni concluso sotto l'imperio del vecchio diritto; art. 683 cpv. 2 vCC; nuovo art. 216a CO; legislazione abrogata durante la procedura cantonale; diritto transitorio
    · 28/06/1995 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Impegno eccessivo; patto parasociale
    · 27/06/2017 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Prescrizione di un credito la cui esigibilità è subordinata a una disdetta (art. 130 cpv. 2 CO) o a una condizione potestativa
    · 05/12/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Annotazione provvisoria di un divieto di disporre
    · 17/06/2026 · 1 citazioni de
  • OG.2021.00013
    30/06/2023 · 1 citazioni de
  • 02/10/2012 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.