Fatti
L'Associazione ginevrина del Coin de Terre, riconosciuta di pubblica utilità, ha fatto valere il suo diritto di riscatto nel 1994 su un fondo venduto nel 1962. Il convenuto, successore del proprietario iniziale, contestava la validità di tale diritto, invocando l'art. 216a CO che limita la durata dei diritti di riscatto a 25 anni. La questione era se questo diritto di riscatto, costituito prima dell'entrata in vigore dell'art. 216a CO, fosse soggetto a questa nuova disposizione e si fosse quindi estinto nel 1987, 25 anni dopo la sua costituzione.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del convenuto e confermato la validità del diritto di riscatto esercitato dall'associazione. Ha ritenuto che, anche se il diritto di riscatto controverso fosse stato costituito prima dell'entrata in vigore dell'art. 216a CO, il punto di partenza del termine di 25 anni potesse essere fissato solo alla data del 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore di tale disposizione. Pertanto, il diritto di riscatto esercitato nel 1994 era ancora valido.
Il Tribunale federale ha inoltre lasciato aperta la questione se il diritto di riscatto di un'associazione di pubblica utilità, mirante a facilitare l'accesso alla proprietà di alloggi, rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 216a CO. Infatti, i diritti…