Art. 42 LDFR
Oggetto e rango
1 In caso d’alienazione di un’azienda agricola, i parenti dell’alienante menzionati qui di seguito hanno, nell’ordine indicato, un diritto di prelazione sulla stessa se intendono procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei: 1. ogni discendente; 2. ogni fratello o sorella e figlio loro, se l’alienante ha acquistato l’azienda interamente o in maggior parte dai genitori o nella loro successione da meno di 25 anni.
2 In caso d’alienazione di un fondo agricolo, ogni discendente dell’alienante ha un diritto di prelazione sullo stesso, se è proprietario o dispone economicamente di un’azienda agricola e il fondo è ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale.
3 Il diritto di prelazione non compete a colui contro il quale l’alienante invoca motivi che giustificano una diseredazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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18 citazioni
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2Rinuncia ad elementi patrimoniali1 citazioni
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3Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erwerbsbewilligung nach BGBB5 citazioni
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Bäuerliches Bodenrecht (Vorkaufsrecht)3 citazioni
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Rückkaufsrecht2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.