Art. 712c CC
Disposizione
1 Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.
2 Nello stesso modo può essere stabilito che l’alienazione d’un piano o d’una porzione di piano, la costituzione d’usufrutto o d’un diritto d’abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3 L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fede pubblica del registro fondiario; limiti0 citazioni
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2Diritto di prelazione su di una proprietà per piani costituita secondo il diritto cantonale vigente prima del 1912 (art. 3 e 20bis Tit. fin0 citazioni
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3Annotazione relativa a una futura quota di proprietà per piani (art. 681 cpv. 1 e 712c cpv. 1 CC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni02/03/2004 · 1 citazioni de
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SB.2024.000010 citazioni27/03/2024 · 0 citazioni de
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Baurechtszins, negative Feststellungsklage0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.