Art. 959 CC

Diritti personali

1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.
2 Mediante l’annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione dell'unione coniugale, art. 169 e segg
    · 10/12/1965 · 7 citazioni
  2. 2
    DTF 44_II_362
    01/01/1918 · 6 citazioni
  3. 3
    · 23/02/1976 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…
    · 18/02/1960 · 5 citazioni
  5. 5
    Esercizio di un diritto di compera annotato nel registro fondiario nel corso di un'esecuzione per realizzazione di pegno immobiliare concernente il fondo in questione. 1. Il fatto che sia in corso un'esecuzione per real…
    · 04/02/1988 · 4 citazioni
  6. 6
    DTF 75_I_186
    19/05/1949 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2018.7
    WBE.2018.7
    · 11/06/2018 · 3 citazioni de
  • Annotazione provvisoria di un divieto di disporre
    · 17/06/2026 · 1 citazioni de
  • ZVE.2023.15
    27/09/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.