Art. 959 CC
Diritti personali
1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.
2 Mediante l’annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dell'unione coniugale, art. 169 e segg7 citazioni
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2DTF 44_II_3626 citazioni01/01/1918 · 6 citazioni
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35 citazioni
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4Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…5 citazioni
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5Esercizio di un diritto di compera annotato nel registro fondiario nel corso di un'esecuzione per realizzazione di pegno immobiliare concernente il fondo in questione. 1. Il fatto che sia in corso un'esecuzione per real…4 citazioni
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6DTF 75_I_1864 citazioni19/05/1949 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2018.73 citazioniWBE.2018.7· 11/06/2018 · 3 citazioni de
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Annotazione provvisoria di un divieto di disporre1 citazioni
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ZVE.2023.151 citazioni27/09/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.