Fatti
In un contratto di divisione ereditaria del 1986 è stato concesso alla figlia [C.] un diritto di acquisto su tre immobili assegnati alla sua matrigna E. [Y.] . Nel 2009, E. [Y.] ha donato gli immobili ai suoi nipoti A. e B. [X.] . Nel 2010, [C.] ha esercitato il suo diritto di acquisto, a seguito di che A. e B. [X.] hanno presentato un ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha deciso quanto segue:- Il limite temporale di 10 anni per il diritto di acquisto introdotto dall'art. 216a CO non si applica in questo caso, poiché il diritto di acquisto era già stato concordato prima dell'entrata in vigore di questa disposizione. La volontà delle parti era di concedere il diritto di acquisto senza limitazione temporale, e questa volontà deve essere tutelata. - L'esercizio del diritto di acquisto da parte di [C.] nel 2010 è stato…