Art. 119 CO

1 L’obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
2 Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell’indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
3 Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell’adempimento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 03/06/1986 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 119 cpv. 1 CO: divieto d'esportazione emanato dall'amministrazione, impossibilità di eseguire la prestazione
    · 03/09/1985 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 28/05/1998 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 16/05/1988 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 51_II_171
    01/01/1925 · 4 citazioni
  6. 6
    DTF 57_II_532
    10/11/1931 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.