Fatti
La società [A. AG] aveva preso in locazione parti di un'azienda agricola dalla società [B. AG] e le aveva sublocate a C. La società [B. AG] ha venduto l'immobile il 6 marzo 1981 alla società [D. AG], che voleva coltivare il terreno da sé e quindi non ha assunto il contratto di locazione. Di conseguenza, sia la [B. AG] che la [D. AG] hanno disdetto i contratti di locazione. C ha quindi fatto causa alla [A. AG] per il risarcimento del danno per il mancato reddito dalla sublocazione.
Il Tribunale distrettuale di Bremgarten ha accolto parzialmente la domanda, mentre il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto la domanda. Su appello della attrice, il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale superiore e rinviato il caso per una nuova valutazione all'istanza precedente.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la convenuta ([A. AG]) in qualità di conduttrice è responsabile del danno del subconduttore (C), in quanto ha un diritto di regresso nei confronti della locatrice B. AG. Sebbene C non possa richiedere direttamente la cessione di questo diritto, in quanto si tratta…