Fatti
La società [T. AG] si era impegnata contrattualmente a consegnare alla società M. Co. un impianto di evaporazione e condensazione "Mini 8067" entro la fine di febbraio 1981. Tuttavia, il 24 settembre 1980, l'Ufficio federale dell'economia energetica ha emesso un divieto immediato di esportare l'impianto "Mikro 8062" e i suoi accessori. La [T. AG] ha quindi interrotto i lavori e non ha consegnato l'impianto come previsto. La M. Co. ha quindi intentato un'azione contro la banca K., che si era costituita garante per il pagamento della seconda rata del contratto.
Il tribunale cantonale ha accolto la richiesta della M. Co., ritenendo che la [T. AG] non avesse adempiuto il contratto in modo colposo e che quindi fossero soddisfatte le condizioni della responsabilità della banca garante. La [T. AG] e la banca hanno fatto ricorso contro questa sentenza.
Legge
Il DTF respinge i ricorsi. Ritiene che l'impossibilità di eseguire il contratto a causa del divieto di esportazione liberi il debitore dai suoi obblighi solo se egli non ne è responsabile. Tuttavia, nel caso di specie, la [T. AG], in quanto impresa specializzata nella tecnologia nucleare, avrebbe dovuto prevedere la possibilità di un intervento delle autorità federali sulla base dell'art. 8 cpv. 2…