Fatti
I fatti possono essere riassunti come segue
- La ricorrente [Y.] era impiegata come operaia ausiliaria presso la convenuta X. AG.
- Nel giugno 1993 [Y.] è rimasta incinta. Nell'ottobre 1993 la X. AG ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 30 aprile 1994, motivando che la divisione in cui lavorava [Y.] doveva essere chiusa in quanto l'incarico di montaggio della Z. AG non sarebbe stato rinnovato.
- [Y.] ha presentato un'azione presso il tribunale del lavoro per il pagamento del salario durante il periodo di preavviso.
- Il tribunale del lavoro ha accolto parzialmente la domanda, a seguito di che la X. AG ha presentato un ricorso per nullità. Il tribunale superiore ha confermato in larga misura la decisione.
- Infine, la X. AG ha presentato un ricorso federale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della X. AG. Nella sua motivazione ha esposto quanto segue:
a) Art. 336c cpv. 1 CO vieta al datore di lavoro di licenziare il lavoratore dopo il periodo di prova durante determinati periodi di divieto. Questa protezione temporale dal licenziamento vale anche in caso di chiusura totale o parziale dell'azienda.
b) Né il testo letterale né la genesi di Art. 336c CO contengono alcun indizio che la protezione dal licenziamento non debba applicarsi in caso di chiusura aziendale. La dottrina…