Art. 324 CO

Mora del datore di lavoro

1 Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.
2 Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell’impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 336c cpv. 2 CO, art. 11 cpv. 3 LADI. - Proroga del rapporto di lavoro in caso di malattia intervenuta dopo la rescissione del contratto
    · 17/08/1989 · 30 citazioni
  2. 2
    Liberazione dall'obbligo di lavorare fino alla scadenza del contratto, deduzione dello stipendio conseguito con un nuovo lavoro (art. 337c cpv. 2 CO)
    · 09/06/1992 · 25 citazioni Riassunto
  3. 3
    Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein: Diritto di una frontaliera all'indennità per insolvenza
    · 21/11/2005 · 23 citazioni Riassunto
  4. 4
    Consid. 9).
    · 24/05/1994 · 23 citazioni Riassunto
  5. 5
    Mora del datore di lavoro (art. 324 CO)
    · 03/04/1990 · 21 citazioni
  6. 6
    Contratto di lavoro; diritto alle vacanze e a giorni di libero, esonero dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta (art. 8 CC; art. 42 cpv. 2, 321c, 324 cpv. 2, 329, 337c cpv. 2 CO)
    · 12/02/2002 · 19 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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