Fatti

Nel procedimento di protezione coniugale tra B.S. e P.S., il presidente del tribunale II di K. ha fissato il contributo di mantenimento mensile del marito lavoratore a favore della moglie e dei figli in Fr. 2'360.--. In seguito all'appello del marito, il tribunale d'appello del Cantone di Berna lo ha condannato a pagare complessivamente Fr. 2'000.-- mensili alla moglie e ai due figli.

La moglie ha quindi presentato un reclamo di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost., in quanto il tribunale d'appello ha posto a suo carico l'intero disavanzo risultante dalla sottrazione dei minimi di sussistenza dal reddito complessivo dei coniugi.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha affermato che una regolamentazione degli alimenti ai sensi dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, che lascia in ogni caso al coniuge tenuto al mantenimento e lavoratore il minimo di sussistenza esecutivo e tiene conto di un eventuale disavanzo solo nel diritto agli alimenti dell'altro coniuge, non è arbitraria.

Il Tribunale federale ha motivato questo affermando che gli art. 145 cpv. 2 e 176 CC riguardano la stessa situazione, ovvero lo scioglimento del comune nucleo familiare nonostante il perdurare del matrimonio. Pertanto, non è insostenibile, nel fissare il contributo di mantenimento nell'ambito di provvedimenti di protezione coniugale, lasciare al coniuge tenuto al mantenimento l'intero minimo di sussistenza e…