Fatti

Il Comune di Zugo e un'insegnante di una scuola cittadina hanno presentato un ricorso contro l'art. 1 cpv. 1 lett. b della legge del 31 agosto 2006 sulla cassa pensioni di Zugo. Questa disposizione prevede che il personale docente delle scuole comunali sia assicurato presso l'istituto di previdenza del Cantone.

Il Cantone di Zugo ha sostenuto che il ricorso non potesse essere accolto, in quanto si trattava di una disposizione già contenuta nella precedente legge e quindi non costituiva un nuovo oggetto di contestazione. Inoltre, il ricorso sarebbe stato presentato in ritardo.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha abrogato l'art. 1 cpv. 1 lett. b della legge sulla cassa pensioni di Zugo, in quanto tale disposizione viola il principio della forza abrogatrice del diritto federale.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il diritto federale conferisce ai Comuni, in quanto datori di lavoro, la facoltà di istituire un proprio istituto di previdenza per l'attuazione della previdenza professionale del proprio personale o di aderire a un istituto di previdenza registrato, ai sensi dell'art. 11 LPP. I Cantoni non possono intervenire in questa competenza prescrivendo ai Comuni l'adesione a un determinato istituto di previdenza.

La disposizione impugnata della legge sulla cassa pensioni di Zugo, che…