Fatti

Questa sentenza riguarda la questione se le distorsioni tendinee siano considerate lesioni corporee simili agli infortuni ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) e quindi coperte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) aveva respinto le prestazioni per una distorsione tendinea del ricorrente, in quanto le distorsioni tendinee non sono elencate nell'elenco esaustivo delle lesioni corporee simili agli infortuni di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF. Il tribunale cantonale aveva accolto il ricorso dell'assicurato.

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di prima istanza e confermato il rifiuto delle prestazioni da parte della SUVA.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), il Consiglio federale è autorizzato a includere nell'assicurazione le lesioni corporee simili agli effetti di un infortunio. In attuazione di questa delega, il Consiglio federale ha stabilito nell'art. 9 cpv. 2 OAINF un elenco esaustivo delle lesioni corporee simili agli infortuni.

Sebbene le lesioni elencate in questo elenco, come le rotture tendinee, possano essere considerate simili agli infortuni anche se parzialmente dovute a malattie o fenomeni degenerativi, in ogni caso deve esserci un evento improvviso, dannoso e non intenzionale che provoca la lesione.

L'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è esaustivo, pertanto non è consentita un'estensione dell'elenco mediante analogia. Poiché le distorsioni tendinee non sono incluse nell'elenco, non rientrano nella nozione di lesioni corporee simili agli infortuni.

Il Tribunale federale ritiene che l'esclusione delle distorsioni tendinee dall'elenco delle lesioni corporee simili agli infortuni sia conforme alla legge e alla Costituzione. Il Consiglio federale ha potuto effettuare questa distinzione…