Fatti

Il sig. A è stato assunto come muratore dall'agenzia di lavoro temporaneo [T. SA] nel maggio 1994. Il 14 gennaio 1995, il sig. A si è ammalato e la sua capacità lavorativa è diventata nulla a partire dal 17 gennaio 1995. [T. SA] ha rescisso il contratto di lavoro del sig. A con effetto dal 30 aprile 1995.

Il sig. A ha citato in giudizio [T. SA] per il pagamento di 61'236 franchi, corrispondenti alla differenza tra la copertura di 720 giorni prevista dalla Convenzione collettiva nazionale per il settore principale dell'edilizia in Svizzera (CN) e la copertura di 180 giorni prevista dal suo contratto individuale di lavoro.

Le autorità cantonali hanno respinto la richiesta del sig. A, ritenendo che il datore di lavoro avesse validamente rescisso il contratto di lavoro e che i suoi obblighi non potessero protrarsi oltre la copertura di 180 giorni prevista nel contratto individuale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso del sig. A. Ritiene che l'art. 20 LSE obblighi l'agenzia di lavoro temporaneo ad applicare ai suoi lavoratori interinali le disposizioni della convenzione collettiva estesa relative al salario, comprese quelle relative alle indennità in caso di incapacità lavorativa per malattia.

Sebbene il contratto di lavoro sia terminato il 30 aprile 1995, il…