Fatti
In questo caso si trattava della questione se la notifica diretta di una decisione giudiziaria cantonale a un cittadino tedesco con domicilio in Germania fosse ammissibile. La decisione dell'istanza precedente è stata emessa il 30 aprile 2008 ed è stata inviata direttamente per posta al rappresentante dell'assicurato in Germania.
Il Tribunale federale doveva esaminare se questa notifica diretta fosse legittima. A tal fine, ha esaminato le disposizioni dell'Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla sicurezza sociale nonché dell'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE.
Legge
Ai sensi dell'articolo 32 dell'Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla sicurezza sociale, la notifica postale diretta di decisioni giudiziarie a persone in Germania è ammissibile. Questa disposizione non regola solo la questione linguistica, ma consente anche una corrispondenza diretta tra le autorità e i tribunali delle parti contraenti.
L'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE prevede che gli accordi bilaterali sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE siano in parte sospesi. Tuttavia, l'Accordo sulla libera circolazione stesso non contiene alcuna disposizione sulla notifica diretta di decisioni giudiziarie. Pertanto, l'articolo 20 dell'Accordo sulla libera circolazione non si oppone all'applicazione…