Art. 20 ALC
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 10 n. 1, art. 10bis n. 1 e Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71: Esportazione di quarti di rendita e di rendite per caso di rigore dell'assicurazione per l'invalidità322 citazioni
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2Art. 16 cpv. 2 della Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale: Applicazione di una convenzione bilaterale più favorevole del regolamento n. 1408/7114 citazioni
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3Art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007)5 citazioni
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4Art. 94 n. 1 del Regolamento (CE) n. 987/20093 citazioni
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5ALC; Convenzione AELS; Regolamento (CEE) n. 1408/71; coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale; Accordo bilaterale d'assicurazione-disoccupazione fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein3 citazioni
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6Notifica di decisioni giudiziarie verso la Germania1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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10 citazioni
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7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.