Fatti
Il dott. S., cittadino svizzero e pensionato del Consiglio d'Europa a Strasburgo, ha presentato domanda di esenzione dall'obbligo assicurativo malattia in Svizzera, sostenendo di essere ancora assicurato presso l'assicuratore V. del Consiglio d'Europa. L'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) ha respinto la domanda, ritenendo che la copertura assicurativa estera non fosse equivalente a quella prevista dalla legge svizzera. Dopo un rinvio da parte del Tribunale federale per approfondire la questione dell'equivalenza, l'UAM ha confermato il suo diniego. Il Tribunale cantonale e successivamente il Tribunale federale hanno respinto il ricorso del dott. S.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la copertura assicurativa offerta dall'assicuratore del Consiglio d'Europa non fosse equivalente a quella prevista dalla legge svizzera, in quanto presentava importanti lacune, come limiti massimi di rimborso per alcune prestazioni e mancata copertura di tutti i trattamenti riconosciuti in Svizzera. Pertanto, il dott. S. non poteva essere esonerato dall'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal.
Il Tribunale federale ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2 cpv. 2 OAMal, in quanto il dott. S. non risultava obbligatoriamente assicurato all'estero in base al diritto di uno Stato con il quale non sussiste…