Art. 6 OAMal
Persone beneficiarie di privilegi in virtù del diritto internazionale
1 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 cpv. 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.
2 I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel cpv. 1 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di applicazione di questa disposizione.
3 Le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso beneficiari istituzionali secondo l’articolo 2 cpv. 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.
4 Le persone assicurate insieme a una persona secondo i capoversi 1 o 3 presso l’assicurazione malattie di un beneficiario istituzionale secondo l’articolo 2 cpv. 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: Esenzione dall'obbligo assicurativo all'assicurazione malattia svizzera59 citazioni
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2Esenzione dall'obbligo assicurativo36 citazioni
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3Art. 8 cpv. 1 Cost.: Obbligo assicurativo e affiliazione d'ufficio19 citazioni
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4Obbligo d'assicurazione malattia dei beneficiari di una rendita vecchiaia di uno Stato membro dell'UE18 citazioni
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5Istituzione comune LAMal5 citazioni
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6Art. 6 cpv. 3 OAMal: Esonero dall'obbligo assicurativo1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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24 citazioni23/04/2009 · 24 citazioni de
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Versicherungsobligatorium. Verzicht auf die Befreiung kann ohne besonderen Grund nicht widerrufen werden.4 citazioniKV.2013.00119· 24/03/2015 · 4 citazioni de
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Anwendungsbereich des FZA; deutscher Staatsangehöriger, der vorwiegend in der Schweiz arbeitet und der in der Schweiz wohnt. Keine Befreiung gestützt auf KVV 2 VIII3 citazioniKV.2006.00087· 31/10/2007 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.