Fatti

Il cittadino tedesco V., nato nel 1975, si è stabilito in Svizzera a metà luglio 2004 per intraprendere un'attività lavorativa come amministratore delegato con firma individuale della X. GmbH, società con sede in Svizzera, di cui è socio con la metà del capitale sociale. Svolge circa il 70% della sua attività professionale all'estero (in Europa). All'inizio di agosto 2004, ha presentato una richiesta di esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, facendo riferimento alla sua assicurazione malattia presso Allianz Private Krankenversicherungs-AG in Germania, la cui copertura si estende anche alla Svizzera. L'Ufficio delle assicurazioni sociali di Sciaffusa (Cassa di compensazione) ha respinto questa richiesta di esenzione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la costituzionalità delle disposizioni dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) che consentono l'esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera solo entro limiti ristretti. È giunto alla conclusione che tali disposizioni non violano né la legge, né la Costituzione federale o l'Accordo sulla libera circolazione (ALCP).

In particolare, l'art. 2 cpv. 2 OAMal prevede l'esenzione solo per le persone assicurate obbligatoriamente all'estero, ma non per le persone con un'assicurazione malattia privata volontaria all'estero. Nemmeno l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede l'esenzione per le persone che, a causa della loro età e/o del loro stato di salute, non possono assicurarsi o solo a condizioni eccessivamente onerose, è applicabile al ricorrente, poiché non…