Fatti

H., cittadino svizzero nato nel 1974, era assicurato obbligatoriamente contro le malattie presso la Cassa malati CPT dal 1° gennaio 2000. Il 4 settembre 2000 ha presentato domanda all'Ufficio assicurazione malattia del Canton Ticino (UAM) per ottenere un sussidio sui premi dovuti nel 2001. L'UAM ha rilevato un'affiliazione tardiva all'assicurazione malattia obbligatoria e, con decisione del 26 ottobre 2000, ha stabilito che l'inizio teorico dell'obbligo assicurativo dell'interessato decorreva dal 1° gennaio 1996. Essendo il ritardo assicurativo non giustificabile, l'UAM ha disposto che andava riscosso un supplemento di premio da fissare in base alla situazione finanziaria dell'assicurato.

H. ha presentato ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo l'annullamento dell'affiliazione effettiva alla CPT con effetto dal 1° gennaio 2000 e di quella teorica dal 1° gennaio 1996, nonché il rinvio dell'incarto all'autorità amministrativa per l'esame dei requisiti relativi all'esenzione dall'obbligo assicurativo. Il Tribunale cantonale ha respinto il gravame.

H. ha quindi interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle decisioni dell'UAM e del Tribunale cantonale, nonché l'accertamento dell'esenzione dall'obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 e/o della carenza di colpa in relazione all'eventuale affiliazione tardiva.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che l'UAM e il Tribunale cantonale non erano competenti per statuire sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati CPT con effetto dal 1° gennaio 2000, né sull'obbligo di versare un supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva. Tali competenze spettano esclusivamente all'assicuratore malattia.

Per…